Art. 1

In vigore dal 9 lug 2018
All'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per quanto riguarda gli ovini e i caprini: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, o di età superiore ai 12 mesi in base a un metodo di calcolo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione.»
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