Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
In vigore dal 9 lug 2018
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:
1)
all'articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull'andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori o quando uno Stato membro adotta una decisione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) o c), del regolamento 1307/2013. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.»;
2)
all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l'obbligo individuale di non convertire ad altri usi, e in particolare, se applicano l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, di non arare superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori sono informati di tale obbligo senza indugio e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno in cui lo Stato membro interessato ha stabilito l'obbligo. Tale obbligo si applica solo agli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente che non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Il rilascio dell'autorizzazione può dipendere dall'applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori, anche di tipo ambientale. Se l'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione di destinare a prato permanente un'altra superficie costituita da un numero corrispondente di ettari, o, se lo Stato membro applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla condizione che un'altra superficie o la stessa superficie sia considerata prato permanente, tale superficie, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, inclusa l'aratura. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione, inclusa l'aratura. Tuttavia, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, tali superfici devono essere utilizzate per coltivare erba o altre piante erbacee da foraggio per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.»;
3)
l'articolo 45 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sui terreni lasciati a riposo e sui terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei mesi. Per quanto riguarda i terreni a riposo con specie mellifere, gli Stati membri stabiliscono una lista di specie ricche di polline e nettare da utilizzare. Le specie esotiche invasive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento e del Consiglio (*1) non devono figurare nell'elenco. Tali superfici non possono includere colture normalmente seminate per la raccolta. Gli Stati membri possono specificare ulteriori requisiti. Tali superfici possono includere specie erbacee, a condizione che le colture mellifere restino predominanti. Fatto salvo il requisito dell'assenza di produzione di cui al paragrafo 10 bis, sulle superfici dei terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) possono essere posizionate arnie.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo e i terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.
(*1) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).»;"
b)
è inserito il seguente paragrafo 8 bis:
«8 bis Sulle superfici con Miscanthus e Silphium perfoliatum gli Stati membri vietano l'utilizzo di prodotti fitosanitari, ad eccezione del primo anno in cui le due specie sono piantate da un agricoltore. Gli Stati membri vietano l'uso di concimi minerali su tali superfici o stabiliscono requisiti al riguardo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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