Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
In vigore dal 2 lug 2018
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1)
all', lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«nel caso di un trasporto marittimo o aereo in cui le partite che entrano nell'Unione in provenienza da un paese terzo sono scaricate per essere poi caricate rispettivamente su un'altra nave o un altro aereo nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio verso un altro porto o aeroporto in uno dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004, quest'ultimo porto o aeroporto è considerato il punto di entrata designato;»
2)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Non conformità
1. Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell'autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Se l'autorità competente al punto di entrata designato non consente l'introduzione di una partita di mangimi e alimenti elencati nell'allegato I a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.»;
3)
l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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