Art. 11
Modifica degli allegati
In vigore dal 28 giu 2018
Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare gli allegati allo scopo di:
a)
aggiornare o adeguare le prescrizioni relative ai dati specificati nell’allegato I, parte A e parte B, ove ciò sia ritenuto necessario ai fini di un’analisi approfondita a norma dell’;
b)
completare gli anni di inizio di cui all’ allegato I, parte B, punto 1;
c)
aggiornare o adeguare gli intervalli di cui all’allegato I, parte C, per tener conto delle modifiche apportate alla progettazione dei veicoli pesanti e garantire che gli intervalli restino validi a fini di informazione e di comparabilità;
d)
adeguare la procedura di monitoraggio e comunicazione di cui all’allegato II per tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottati entro il 30 luglio 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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