Art. 1
In vigore dal 28 giu 2018
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:
Paese
Società
Aliquota del dazio antidumping %
Codice addizionale TARIC
India
Punjab Chemicals e Crop Protection Limited
22,8
B230
Star Oxochem Pvt. Ltd.
31,5
B270
Tutte le altre società
43,6
B999
PRC
Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd
37,7
B231
Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd
14,6
B232
Tutte le altre società
52,2
B999
3. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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