Art. 1
Deroga
In vigore dal 28 giu 2018
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata da pescherecci dotati di sciabiche da natante:
a)
registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;
b)
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e
c)
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
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