Art. 1

Recupero dell'indebito e sanzioni

In vigore dal 28 giu 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il titolo d'importazione è compilato secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (*1). Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (*2) e gli , paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44)." (*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).»;" b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I dazi all'importazione sono riscossi per i quantitativi che superano quelli specificati nel titolo d'importazione. La tolleranza positiva del 5 % di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è ammessa subordinatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.»; 2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il titolo di esenzione è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli , paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»; 3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli , paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»; 4) l'articolo 8, paragrafo 1, è così modificato: a) il primo comma è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fermo restando il disposto dell', paragrafo 5, dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 7, e degli articoli 11 e 12, le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione. A tali domande è allegato l'originale o la copia autenticata della fattura d'acquisto e l'originale, la copia certificata o un documento equivalente certificato in formato elettronico dei documenti seguenti:»; ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per quanto riguarda la domanda di titolo di aiuto: i) i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'articolo 199, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (*3); o ii) una dichiarazione di tipo CO di cui al titolo VIII, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (*4) della Commissione in conformità agli elementi dei dati n. 1/1, 1/2 e 1/3 di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati riportata nell'allegato B, titolo I, capitolo 3, sezione 1, dello stesso regolamento. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)." (*4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).»;" b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I documenti allegati possono essere presentati sotto forma di messaggio elettronico. Nel caso in cui l'autorità di verifica competente non abbia accesso al sistema informatico che gestisce e produce questo tipo di documento elettronico, esso è sostituito da una copia debitamente autenticata o da una stampa del documento elettronico equivalente autenticato.»; 5) all'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La notifica di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (*5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*6). (*5)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100)." (*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;" 6) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 9. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'esportazione o della spedizione di cui alla sezione 5 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dagli Stati membri. Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (*7). Inoltre, ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate. (*7)  Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).»;" 7) all'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.»; 8) all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, gli Stati membri selezionano in modo casuale almeno un richiedente.»; 9) gli articoli 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 28 Recupero dell'indebito e sanzioni 1.   In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*8). 2.   Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Articolo 29 Forza maggiore e circostanze eccezionali Nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (*9). (*8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69)." (*9)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).»;" 10) all'articolo 32, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»; 11) all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti accertano che i prodotti di cui all'allegato VII siano utilizzati conformemente alle disposizioni dell'Unione vigenti in materia, in particolare gli articoli 211, 214, 215, 218, 219 e 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), gli articoli da 161 a 164, da 171 a 175, 178, 179 e 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e gli articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. (*10)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" 12) l'articolo 38 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»; ii) nel secondo comma, la seconda frase è soppressa; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. 4.   Le comunicazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»; 13) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Relazione annuale 1.   La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono stabiliti nell'allegato IX del presente regolamento. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»; 14) l'articolo 40 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le modifiche apportate a ciascun programma POSEI sono presentate alla Commissione dagli Stati membri una volta per anno civile e per programma. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni: a) i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma; b) gli effetti previsti della modifica; c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità. La Commissione informa lo Stato membro qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n 228/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le seguenti modifiche proposte dagli Stati membri e decide in merito alla loro approvazione entro un massimo di cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013: a) l'adesione di una nuova regione ultraperiferica; b) l'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano di regimi specifici di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale. Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.»; b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata;»; c) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “misura”, l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013;»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»; 15) è aggiunto l'allegato IX il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
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