Art. 1

In vigore dal 28 giu 2018
Nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, alla tabella «3. Pesca del nasello (Merluccius merluccius)», quarta colonna, il testo: «Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi: 1. uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm 2. gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 (1) rappresentano: oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche» è sostituito dal seguente: «Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm».
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