Art. 1

Recupero dell'indebito e sanzioni

In vigore dal 27 giu 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è così modificato: (1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (*1). Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (*2) e gli , paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44)." (*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).»;" (2) all'articolo 10, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La comunicazione di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (*3) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*4). (*3)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100)." (*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;" (3) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia. Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (*5). Inoltre, ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate. (*5)  Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).»;" (4) all'articolo 20, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.»; (5) all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, la Grecia seleziona in modo casuale almeno un richiedente.»; (6) gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 26 Recupero dell'indebito e sanzioni 1.   In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*6). 2.   Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Articolo 27 Forza maggiore e circostanze eccezionali Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (*7). (*6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69)." (*7)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).»;" (7) l'articolo 30 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «1.   Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»; ii) nel secondo comma, la seconda frase è soppressa; (b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. 4.   Le comunicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»; (8) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Relazione annuale 1.   La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»; (9) l'articolo 32 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le modifiche del programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013 sono presentate alla Commissione una volta per anno civile, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni: a) i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma; b) gli effetti previsti della modifica; c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità. La Commissione informa la Grecia qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n 229/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le modifiche proposte dalla Grecia relativamente all'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale. La Commissione decide in merito alla loro approvazione entro cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013. Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.»; b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata;»; c) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “misura”, l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 229/2013;»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»; (10) è aggiunto l'allegato III il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
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