Art. 1

In vigore dal 22 giu 2018
Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato: 1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all'allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza e di un solo impiego. L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VI del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze, di cui all'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la domanda di autorizzazione è presentata da più di un richiedente. Se i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale domanda viene riscossa la tariffa più elevata applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti. Se viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, i richiedenti si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI. L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile.» 2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all'allegato VII. L'onere di base copre la presentazione di una relazione di revisione per una sostanza e un impiego. L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VII del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze riportata nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la relazione di revisione è presentata da più di una parte. Se le entità che presentano una relazione di revisione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale presentazione viene riscosso l'onere più elevato applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti. Se viene presentata una relazione di revisione congiunta, i titolari dell'autorizzazione si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI. L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile.» 3) gli allegati VI e VII sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
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