Art. 1
In vigore dal 13 giu 2018
Il regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:
1)
l'ultima frase del considerando 6 è soppressa;
2)
l' è soppresso;
3)
all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In aggiunta all'attuazione del sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (Data Collecting System - DCS) di cui al punto 7.2.4 dell'allegato, e fatte salve le disposizioni del punto 4.2.8.2.8 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (*1), gli Stati membri si assicurano che entro il 4 luglio 2020 sia in funzione un sistema di compensazione di terra capace di ricevere e accettare dati da un DCS a fini di fatturazione. Il sistema di compensazione di terra deve essere capace di scambiare serie di dati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data — CEBD) con altri sistemi di compensazione, convalidare i CEBD e attribuire correttamente i dati sul consumo alle parti interessate. A tal fine si deve tenere conto della pertinente legislazione del mercato dell'energia.
(*1) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell'Unione europea (Cfr. pagina 228 della presente Gazzetta ufficiale)»;"
4)
l'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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