Art. 1
In vigore dal 7 giu 2018
L'articolo 84 del regolamento (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
al paragrafo 1 è soppressa la lettera f);
2)
al paragrafo 2, è soppressa la lettera g);
3)
al paragrafo 3, è soppressa la lettera l);
4)
sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:
«3 bis Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 3, lettera k), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia.
Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni doganali e di altri oneri, per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali dell'operatore economico connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.
3 ter Se la condizione relativa alla sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata come modalità di applicazione del criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del codice, le autorità doganali verificano unicamente se la capacità finanziaria del richiedente giustifica la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.»;
5)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), al paragrafo 2, lettere e) ed f), e al paragrafo 3, lettere j) e k), è verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:1118:oj#art-1