Art. 1
In vigore dal 1 giu 2018
I periodi di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2018.
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