Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
In vigore dal 1 giu 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
(1)
l' è così modificato:
a)
sono inseriti i seguenti punti 18 bis e 18 ter:
«18 bis. «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell', punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 (*1);
18 ter. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;»;
(*1) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.»;"
b)
il punto 19 è sostituito dal seguente:
«19. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell', punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;»;
c)
è inserito il seguente punto 19 bis:
«19 bis. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (*2);»;
(*2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.»;"
d)
i punti da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:
«20. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un'esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell', punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;
21. «cedente»: un cedente ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;
22. «promotore»: un promotore ai sensi dell', punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
23. «segmento»: un segmento ai sensi dell', punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;»;
(2)
all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;»;
(3)
l'articolo 177 è soppresso;
(4)
l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
«Articolo 178
Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale
1. Il requisito patrimoniale SCRsecuritisation
per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da una calo relativo istantaneo di stressi
del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i.
2. Il fattore di rischio stressi
dipende dalla durata modificata espressa in anni (duri
). Duri
non può essere inferiore a 1 anno.
3. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi
che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5 e 6
Durata
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
(duri
)
fino a 5
bi
· duri
—
1,0 %
—
1,2 %
—
1,6 %
—
2,8 %
—
5,6 %
—
9,4 %
Più di 5 e fino a 10
ai
+ bi
· (duri
– 5)
5,0 %
0,6 %
6,0 %
0,7 %
8,0 %
0,8 %
14,0 %
1,7 %
28,0 %
3,1 %
47,0 %
5,3 %
Più di 10 e fino a 15
ai
+ bi
· (duri
– 10)
8,0 %
0,6 %
9,5 %
0,5 %
12,0 %
0,6 %
22,5 %
1,1 %
43,5 %
2,2 %
73,5 %
0,6 %
Più di 15 e fino a 20
ai
+ bi
· (duri
– 15)
11,0 %
0,6 %
12,0 %
0,5 %
15,0 %
0,6 %
28,0 %
1,1 %
54,5 %
0,6 %
76,5 %
0,6 %
Più di 20
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
14,0 %
0,6 %
14,5 %
0,5 %
18,0 %
0,6 %
33,5 %
0,6 %
57,5 %
0,6 %
79,5 %
0,6 %
4. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi
che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5 e 6
Durata
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
(duri
)
fino a 5
min[bi
· duri
;1]
—
2,8 %
—
3,4 %
—
4,6 %
—
7,9 %
—
15,8 %
—
26,7 %
Più di 5 e fino a 10
min[ai
+ bi
· (duri
– 5);1]
14,0 %
1,6 %
17,0 %
1,9 %
23,0 %
2,3 %
39,5 %
4,7 %
79,0 %
8,8 %
100,0 %
0,0 %
Più di 10 e fino a 15
ai
+ bi
· (duri
– 10)
22,0 %
1,6 %
26,5 %
1,5 %
34,5 %
1,6 %
63,0 %
3,2 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
Più di 15 e fino a 20
ai
+ bi
· (duri
– 15)
30,0 %
1,6 %
34,0 %
1,5 %
42,5 %
1,6 %
79,0 %
3,2 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
Più di 20
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
38,0 %
1,6 %
41,5 %
1,5 %
50,5 %
1,6 %
95,0 %
1,6 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
5. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi
che dipende dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Durata
stress
i
ai
bi
(duri
)
fino a 5
bi
· duri
—
4,6 %
Più di 5 e fino a 10
ai
+ bi
· (duri
– 5)
23 %
2,5 %
Più di 10 e fino a 15
ai
+ bi
· (duri
– 10)
35,5 %
1,8 %
Più di 15 e fino a 20
ai
+ bi
· (duri
– 15)
44,5 %
0,5 %
Più di 20
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
47 %
0,5 %
6. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi
equivalente alla classe di merito di credito 5 e in funzione della durata modificata dell'esposizione, come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3.
7. Alle posizioni verso una ricartolarizzazione per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi
equivalente alla formula seguente:
stressi
= min(bi
· duri
;1)
dove bi
viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una ricartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5
6
bi
33 %
40 %
51 %
91 %
100 %
100 %
100 %
8. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 7 per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI pre
stressi
= min(bi
· duri
;1)
scelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi
equivalente alla formula seguente: dove bi
viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5
6
bi
12,5 %
13,4 %
16,6 %
19,7 %
82 %
100 %
100 %
9. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 si attribuisce un fattore di rischio stressi
del 100 %.»;
(5)
è inserito il seguente articolo 178 bis:
«Articolo 178 bis
Rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione: disposizioni transitorie
1. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 2 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi
conformemente all'articolo 178, paragrafo 3, anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che non vi siano state aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018.
3. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 4 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi
conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).
4. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 5 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce, fino al 31 dicembre 2025, un fattore di rischio stressi
conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).»;
(6)
l'articolo 180 è così modificato:
a)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, si attribuisce un fattore di rischio stressi
dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 10 bis:
«10 bis. In deroga al paragrafo 10, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente al paragrafo 10 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi
dello 0 % anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
(7)
gli articoli 254, 255 e 256 sono soppressi;
(8)
l'articolo 257 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario, o se le imprese di assicurazione o di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, esse informano immediatamente l'autorità di vigilanza.
2. Quando gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono soddisfatti sotto qualsiasi profilo in ragione di negligenza od omissione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.»;
b)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I fattori di rischio sono incrementati progressivamente ad ogni successiva violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.
5. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non rispettano uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, in ragione di negligenza od omissione, le autorità di vigilanza valutano se tale inadempienza debba essere considerata uno scostamento significativo dal sistema di governance dell'impresa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.».
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