Art. 57

Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007

In vigore dal 30 mag 2018
Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 1.   Il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 scade al più tardi entro il 31 dicembre 2023. 2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e può modificare tale elenco mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrano il presente regolamento riguardo alle informazioni che le autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono trasmettere in quanto necessarie per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione, nonché riguardo all’esercizio di tale supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco.
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Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 (Art. 57 Regolamento (UE) 2018/848) — Testo vigente | Portale Normativo