Art. 53
Deroghe, autorizzazioni e relazione
In vigore dal 30 mag 2018
Deroghe, autorizzazioni e relazione
1. Le deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e all’uso di animali biologici di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, ad eccezione dell’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, cessano il 31 dicembre 2035.
2. Dal 1o gennaio 2028, sulla base delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano il presente regolamento come segue:
a)
ponendo fine alle deroghe di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, ad eccezione dell’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2, a una data precedente il 31 dicembre 2035 o prorogandone il termine oltre tale data; o
b)
ponendo fine alla deroga di cui all’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.2.
3. Dal 1o gennaio 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modificano l’, paragrafo 2, lettera b), per estendere l’ambito di applicazione del sistema di informazione di cui all’, paragrafo 2, alle pollastrelle, e l’allegato II, parte II, punto 1.3.4.3, per fondare le deroghe relative alle pollastrelle sui dati raccolti conformemente a tale sistema.
4. Dal 1o gennaio 2025 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, sulla base delle informazioni relative alla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini messe a disposizione dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo o presentate nella relazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, che anticipano il termine delle autorizzazioni a utilizzare i mangimi proteici non biologici nell’alimentazione di pollame e suini di cui all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), rispetto al 31 dicembre 2025, o lo prorogano oltre tale data.
5. La Commissione proroga le deroghe o le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto nella misura in cui dispone di informazioni, in particolare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6, che confermino l’indisponibilità sul mercato dell’Unione del materiale riproduttivo vegetale, degli animali o dei mangimi interessati.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri:
a)
le informazioni che figurano nella banca dati di cui all’, paragrafo 1, nei sistemi di cui all’, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all’, paragrafo 3;
b)
le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e dell’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4; e
c)
le informazioni relative alla disponibilità, sul mercato dell’Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).
7. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità sul mercato dell’Unione e, se del caso, sulle cause della limitata accessibilità di:
a)
materiale riproduttivo vegetale biologico;
b)
animali biologici contemplati dalle deroghe di cui all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4;
c)
mangimi proteici biologici destinati all’alimentazione di pollame e suini soggetti alle autorizzazioni di cui all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).
Nell’elaborare tale relazione, la Commissione tiene conto, in particolare, dei dati raccolti conformemente all’ e delle informazioni riguardanti le deroghe e le autorizzazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
Storico versioni
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