Art. 9

Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

In vigore dal 30 mag 2018
Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi 1.   Nella contabilizzazione prevista a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di carbonio di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all’allegato V: a) carta; b) pannelli di legno; c) legno segato. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l’allegato V aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, e garantendo l’integrità ambientale. 3.   Gli Stati membri possono precisare i prodotti di derivazione legnosa, inclusa la corteccia, che rientrano nell’ambito delle categorie esistenti e nuove di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi e a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili.
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