Art. 1
Piattaforma continentale o zona economica esclusiva
In vigore dal 30 mag 2018
Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato:
1)
all', paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»;
2)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendo la conoscenza dello strumento, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.
L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.»;
3)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«7. I produttori dell'Unione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell', paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta.»;
b)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per i procedimenti avviati a norma dell', paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 14 mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.»;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«10. I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nelle inchieste che sono state avviate a norma dell', paragrafo 6.
11. La Commissione istituisce al suo interno l’ufficio del consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.»;
4)
l'articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:
a)
sia stato avviato un procedimento a norma dell';
b)
sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell', paragrafo 10;
c)
sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e
d)
l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.
I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi, a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
I dazi provvisori non sono imposti entro tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate in conformità dell'articolo 19 bis (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive pertinenti della Commissione.
Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 14, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.
La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 19 bis.»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Nel valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, la Commissione tiene conto dell'eventuale esistenza di distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in questione.
Ai fini del presente paragrafo, per distorsioni relative alle materie prime s'intendono le seguenti misure: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata nel caso in cui il prezzo di una materia prima sia considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo ulteriori distorsioni relative alle materie prime nell'elenco di cui al secondo comma del presente paragrafo se l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individua altre tipologie di misure.
L'inchiesta comprende tutte le distorsioni relative alle materie prime individuate nel secondo comma del presente paragrafo sulla cui esistenza la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova a norma dell'.
Ai fini del presente regolamento, una specifica materia prima, sia essa non trasformata o trasformata, compresa l'energia, per la quale si riscontra una distorsione deve rappresentare non meno del 17 % del costo di produzione del prodotto interessato. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nei mercati internazionali rappresentativi.
2 ter. Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente al paragrafo 2 bis del presente articolo, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica. La Commissione si adopera attivamente per ottenere informazioni dalle parti interessate per poter determinare se si applica il paragrafo 2 o il paragrafo 2 bis del presente articolo. A tale proposito, la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, quali le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione. In assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è conforme all'interesse dell'Unione applicare il paragrafo 2 bis del presente articolo. Nell'effettuare la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21, si presta particolare attenzione a detta questione.
2 quater. Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %.
2 quinquies. Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 2 quater del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;
5)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, se il pregiudizio causato dal dumping è in tal modo eliminato.
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.
Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e devono essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.
Nel valutare se aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni inferiori al margine di dumping siano sufficienti per eliminare il pregiudizio, si applica di conseguenza l'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.»;
b)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.»;
c)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva.
4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 19, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»;
6)
all'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per i procedimenti avviati a norma dell', paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all', paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione.
4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.
L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma dovrebbe essere inferiore al margine se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, si applica di conseguenza.
Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;
7)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping e del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, oppure il persistere delle distorsioni relative alle materie prime.»;
b)
al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»;
8)
l'articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo. L'apertura delle inchieste è decisa con un regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.»;
b)
al paragrafo 4, il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«4. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura, le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.
Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.
Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto interessato per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;
9)
l'articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, definita nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e all'applicazione e alla riscossione di un dazio antidumping nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), possono essere adottate a norma del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il prima possibile a partire dall'avvio di un'inchiesta, la Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. La registrazione è disposta con regolamento della Commissione. Tale regolamento deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. La Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell', del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti, registra le importazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis. Quando prende una decisione sulla registrazione, la Commissione analizza in particolare le informazioni raccolte basate sulla creazione dei codici della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) per il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.»;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. Quando avvia un'inchiesta ai sensi dell', la Commissione crea i codici TARIC corrispondenti al prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli Stati membri utilizzano tali codici TARIC al fine di riferire in merito alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'avvio della stessa. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata, decidere di fornirle riassunti non riservati delle informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati dei prodotti interessati.»;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare documenti che forniscano orientamenti generali a possibili parti interessate sull'applicazione del presente regolamento, essa procede a consultazioni pubbliche in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio possono del pari esprimere il proprio parere.»;
10)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Piattaforma continentale o zona economica esclusiva
1. Un dazio antidumping può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento dei dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;
11)
all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni sia molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»;
12)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 19 bis
Informazioni nella fase provvisoria
1. I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»;
13)
l'articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Affinché la Commissione possa tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori, sindacati e importatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono replicare.»;
14)
l'articolo 23 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.
Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.
La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione degli articoli 7, paragrafo 2 bis, 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 4, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa.»;
15)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 23 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*2).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 bis, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*2)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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