Art. 18

Costi del meccanismo di penalizzazione

In vigore dal 25 mag 2018
Costi del meccanismo di penalizzazione 1.   I CSD non utilizzano le penali pecuniarie per coprire i costi relativi al meccanismo di penalizzazione. 2.   I CSD comunicano ai partecipanti, nel dettaglio, l'importo relativo ai costi di cui al paragrafo 1. 3.   I CSD addebitano separatamente ai partecipanti i costi del meccanismo di penalizzazione. Tali costi non sono imputati sulla base delle penali lorde applicate a ciascun partecipante.
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Costi del meccanismo di penalizzazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2018/1229) — Testo vigente | Portale Normativo