Art. 1

In vigore dal 22 mag 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è così modificato: (1) all'articolo 5, il primo paragrafo è così modificato: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'indicazione dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data;»; b) alla lettera e) è aggiunta la frase seguente: «Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.»; (2) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali. Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte degli oli d'oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione. Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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