Art. 2
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2017/654
In vigore dal 18 mag 2018
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2017/654
Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
1)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Metodologia di adeguamento dei risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio al fine di includere i fattori di deterioramento
I risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio sono adeguati al fine di includere i fattori di deterioramento, compresi quelli legati alla misurazione del numero di particelle (PN) e ai motori alimentati a gas, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1628 conformemente alla metodologia di cui all'allegato III del presente regolamento.»;
2)
l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato XII del presente regolamento;
3)
nell'allegato II, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:
«3.3.2.
La valutazione iniziale e la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche in collaborazione con l'autorità di omologazione di un altro Stato membro o con l'organismo designato a tal fine da tale autorità.»;
4)
l'allegato III è rettificato in conformità all'allegato XIII del presente regolamento;
5)
l'allegato IV è rettificato in conformità all'allegato XIV del presente regolamento;
6)
l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato XV del presente regolamento;
7)
l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato XVI del presente regolamento;
8)
l'allegato VII è rettificato in conformità all'allegato XVII del presente regolamento;
9)
l'allegato VIII è rettificato in conformità all'allegato XVIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:989:oj#art-2