Art. 2

Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2017/654

In vigore dal 18 mag 2018
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2017/654 Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato: 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Metodologia di adeguamento dei risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio al fine di includere i fattori di deterioramento I risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio sono adeguati al fine di includere i fattori di deterioramento, compresi quelli legati alla misurazione del numero di particelle (PN) e ai motori alimentati a gas, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1628 conformemente alla metodologia di cui all'allegato III del presente regolamento.»; 2) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato XII del presente regolamento; 3) nell'allegato II, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente: «3.3.2. La valutazione iniziale e la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche in collaborazione con l'autorità di omologazione di un altro Stato membro o con l'organismo designato a tal fine da tale autorità.»; 4) l'allegato III è rettificato in conformità all'allegato XIII del presente regolamento; 5) l'allegato IV è rettificato in conformità all'allegato XIV del presente regolamento; 6) l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato XV del presente regolamento; 7) l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato XVI del presente regolamento; 8) l'allegato VII è rettificato in conformità all'allegato XVII del presente regolamento; 9) l'allegato VIII è rettificato in conformità all'allegato XVIII del presente regolamento.
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