Art. 1
Controlli tramite monitoraggio
In vigore dal 18 mag 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:
(1)
l'articolo 15 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 ter:
«1 ter. In caso di controlli effettuati tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 bis, il beneficiario può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l'uso di singole parcelle agricole a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.»;
b)
il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. Le modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 bis sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4.
Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo 2 ter:
«2 ter. Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 ter sono comunicate all'autorità competente entro la data stabilita dall'autorità stessa. Tale data precede di almeno 15 giorni di calendario quella prevista per il pagamento al beneficiario della prima rata o dell'anticipo a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»;
d)
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Ai fini del primo comma, l'obbligo di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), non è considerato come una notifica al beneficiario dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco.»;
(2)
all'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sull'ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.»;
(3)
all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:
«I dati provenienti dalle domande risultate non ricevibili o dai richiedenti risultati non ammissibili al pagamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a), c) ed e), del presente paragrafo.»;
(4)
all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;»;
(5)
all'articolo 33 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del presente regolamento siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.»;
(6)
l'articolo 34 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi o in loco non fanno parte della popolazione di controllo.
2. Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione garantisce che:
a)
una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 30, lettere da a) a f) e lettera h), e all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sia selezionata in modo casuale;
b)
una percentuale compresa tra lo 0,6 e lo 0,75 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), sia selezionata in modo casuale;
c)
una percentuale compresa tra il 4 e il 5 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), sia selezionata in modo casuale;
d)
il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e lettera h), sia selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.
Ai fini dell'articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.
Gli ulteriori beneficiari da sottoporre a controlli in loco ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi.
3. Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l'articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.
Ai fini degli articoli 32 e 33, la componente casuale del campione può anche comprendere i beneficiari già selezionati in modo casuale conformemente al paragrafo 2, lettere a), b) e c), o gli ulteriori beneficiari selezionati in modo casuale conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, o entrambi. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la loro proporzione nella popolazione di controllo.
Ai fini dell'articolo 32, gli Stati membri, in seguito all'analisi dei rischi, possono selezionare misure di sviluppo rurale specifiche che si applicano ai beneficiari.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Ai fini degli articoli da 30 a 33 e dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera c), è possibile utilizzare lo stesso beneficiario per rispettare alcune delle percentuali minime di controllo previste, purché ciò non pregiudichi l'efficacia della selezione dei campioni basati sul rischio ivi contemplata.
Il controllo in loco riguardante i beneficiari selezionati può essere limitato al regime di aiuto o alla misura di sviluppo rurale per i quali essi sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto o delle altre misure di sostegno per cui essi hanno presentato domanda risultano già rispettate.»;
c)
al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale;»;
(7)
l'articolo 38 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco possono essere limitati a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, si procede alla misurazione e ai controlli di ammissibilità per tutte le parcelle agricole oppure all'estrapolazione di conclusioni dal campione.»;
b)
al paragrafo 7, le parole «articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014» sono sostituite dalle parole «articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014»;
c)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «Ove appropriato, sono effettuate misurazioni distinte sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.»;
(8)
all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.»;
(9)
all'articolo 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione o altre prove pertinenti da essa richieste non consentano di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera ritenuta soddisfacente;»;
(10)
è inserito il seguente articolo 40 bis:
«Articolo 40 bis
Controlli tramite monitoraggio
1. L'autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:
a)
istituisce una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
b)
effettua, ove necessario, attività di follow-up adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
c)
effettua controlli sul 5 % dei beneficiari soggetti ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi che non possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente e che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno. Una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % dei beneficiari è selezionata a caso. La percentuale restante è selezionata sulla base di un'analisi dei rischi;
d)
informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b) e c).
Ai fini delle lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto.
2. Nel caso in cui l'autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l'esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7, 17 e 29 del presente regolamento e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014:
a)
non si applicano gli articoli 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, l'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 38 e 40 del presente regolamento;
b)
la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa effettuata a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è svolta sul 30 % della superficie o sul 20 % nel caso in cui lo Stato membro disponga di un sistema di autorizzazione preventiva.
3. L'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio a ciascun regime di aiuto per superficie o misura di sostegno o tipo di intervento, oppure nei confronti di determinati gruppi di beneficiari soggetti a controlli in loco relativi al pagamento per l'inverdimento, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad h).
Nei primi due anni di applicazione l'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In questi casi, nel secondo anno di applicazione le superfici oggetto di tali controlli sono più estese rispetto al primo anno.
Se l'autorità competente decide di effettuare i controlli conformemente al primo o al secondo comma, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai beneficiari soggetti ai controlli tramite monitoraggio.»;
(11)
è inserito il seguente articolo 40 ter:
«Articolo 40 ter
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell'anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli, precisando contestualmente i regimi o le misure o i tipi di interventi e, se del caso, le superfici rientranti in tali regimi o misure che saranno oggetto di detti controlli, nonché i criteri usati per selezionarle.
Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia deciso di effettuare i controlli tramite monitoraggio a decorrere dall'anno di domanda 2018, la comunicazione è effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;
(12)
l'articolo 41 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Quando si effettuano controlli tramite monitoraggio conformemente all'articolo 40 bis, le lettere da b) a e) del primo comma non si applicano. La relazione di controllo indica i risultati di tali controlli a livello di parcella.»;
b)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento a norma dell'articolo 40 o tramite monitoraggio a norma dell'articolo 40 bis, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento o dal monitoraggio non risultano inadempienze. Se tali controlli o il monitoraggio evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.»;
(13)
all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento oppure utilizzando i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.».
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