Art. 2

In vigore dal 16 mag 2018
L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti, tramite un successivo atto di esecuzione della Commissione, si effettua nei limiti dei seguenti parametri, e tiene conto di qualsiasi successiva esclusione dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti di determinati prodotti o imprese: a) nella prima fase può essere applicato un dazio ad valorem supplementare massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018; b) nella seconda fase possono essere applicati altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II: — a partire dal 23 marzo 2021, oppure — se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.
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