Art. 1
In vigore dal 16 mag 2018
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:
1)
l'allegato I è così modificato:
a)
la tabella 3 del capo I è così modificata:
i)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Tabella 3 — Metodo in atmosfera controllata
»;
ii)
è aggiunta la seguente riga 7:
N.
Denominazione
Descrizione
Condizioni d'uso
Parametri fondamentali
Prescrizioni specifiche – capo II del presente allegato
«7
Stordimento a bassa pressione atmosferica
Esposizione di animali coscienti a una decompressione progressiva con riduzione dell'ossigeno disponibile al di sotto del 5 %
Polli da carne di peso vivo non superiore a 4 kg.
Macellazione, spopolamento e altre situazioni
Velocità di decompressione
Durata dell'esposizione
Temperatura e umidità dell'ambiente
Punti da 10.1 a 10.5»
b)
al capo II è aggiunto il seguente punto 10:
«10. Stordimento a bassa pressione atmosferica
10.1 Durante la prima fase la velocità di decompressione non può essere superiore a quella equivalente a una riduzione della pressione atmosferica normale a livello del mare da 760 Torr a 250 Torr per un tempo non inferiore a 50 secondi.
10.2 Durante la seconda fase è raggiunta una pressione atmosferica normale a livello del mare minima di 160 Torr entro i successivi 210 secondi.
10.3 La curva pressione-tempo deve essere regolata per garantire che tutti i volatili siano storditi irreversibilmente entro il tempo stabilito.
10.4 La camera deve essere sottoposta a prova di tenuta e i manometri devono essere calibrati prima di ogni sessione operativa e almeno una volta al giorno.
10.5 I dati della pressione del vuoto assoluto, del tempo di esposizione, della temperatura e dell'umidità devono essere conservati per almeno un anno.»;
2)
nell'allegato II è aggiunto il seguente punto 7:
«7. Stordimento a bassa pressione atmosferica
7.1 Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica sono progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta, per consentire una lenta, graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione.
7.2 Il sistema consente di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità ed è in grado di emettere un segnale perfettamente visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti. Il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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