Art. 1

Audit

In vigore dal 16 mag 2018
Il regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione è così modificato: (1) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente: «Se autorizzata dall'autorità responsabile, l'autorità delegata può agire in veste di organo esecutivo di cui all'articolo 8.»; (2) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il compito o i compiti delegati all'autorità delegata, compresi, se del caso, i progetti per i quali l'autorità delegata può agire in qualità di organo esecutivo di cui all'articolo 8;» (3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Audit 1.   Per emettere il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), l'autorità di audit effettua audit di sistema, audit delle spese e audit dei conti. 2.   Gli audit di sistema verificano se i sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile hanno funzionato efficacemente in modo da garantire con ragionevole sicurezza che i dati finanziari contenuti nella richiesta di pagamento del saldo annuale presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014 siano legali e regolari. Sulla base di tali audit di sistema l'autorità di audit verifica la conformità con i requisiti fondamentali di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione (*2) e determina se l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione stabiliti nell'allegato I del presente regolamento. 3.   Gli audit delle spese sono effettuati per ciascun esercizio finanziario su un adeguato campione estratto dai dati finanziari considerati ammissibili dall'autorità responsabile (il «progetto di conti») dopo aver completato tutti i controlli di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione (*3). I dati finanziari comprendono tutti i tipi di pagamento effettuati dall'autorità responsabile nel corso dell'esercizio finanziario di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 514/2014, compresi i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi, i pagamenti finali e i pagamenti relativi all'assistenza tecnica e al sostegno operativo. I dati finanziari comprendono inoltre, per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il numero delle persone ricollocate, reinsediate, trasferite o legalmente ammesse. Gli audit delle spese: — sono effettuati sulla base di documenti giustificativi che costituiscono la traccia di audit e verificano la legittimità e la regolarità dei dati finanziari nel progetto di conti; — se del caso, comprendono la verifica sul posto delle spese sostenute dai beneficiari, anche, mutatis mutandis, per i pagamenti effettuati nell'ambito dell'assistenza tecnica e del sostegno operativo; — se del caso, comprendono la verifica della conformità con i requisiti fissati per le persone ricollocate ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio, per le persone reinsediate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014, per le persone trasferite ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 e per le persone legalmente ammesse ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, per le quali è richiesta una somma forfettaria; — verificano l'accuratezza e la completezza dei pagamenti ai beneficiari registrati dall'autorità responsabile nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati a ogni livello della traccia di audit. Qualora l'autorità di audit osservi un tasso di errore nel progetto di conti che è rilevante, o i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto siano tali da comportare un rischio per altri pagamenti finanziati dal programma nazionale, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari per definire l'entità dei problemi. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % del contributo dell'Unione dei dati finanziari contenuti nel «progetto di conti». L'autorità di audit raccomanda le necessarie misure correttive all'autorità responsabile, comprese, se del caso, rettifiche finanziarie forfettarie in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione. L'autorità di audit comunica i risultati degli audit delle spese e le relative raccomandazioni e misure correttive nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8. 4.   L'autorità di audit stabilisce il metodo di selezione di un campione adeguato («il metodo di campionamento») in conformità degli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Il metodo di campionamento consente all'autorità di audit di stimare il tasso di errore totale del «progetto di conti» per l'esercizio finanziario. L'autorità di audit documenta, nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8, il giudizio professionale di cui si è avvalsa per stabilire il metodo di campionamento statistico o non statistico e i parametri di campionamento applicabili. L'autorità di audit tiene traccia della metodologia di campionamento applicata nelle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare che il metodo di campionamento selezionato è adeguato. Quando non sono utilizzabili metodi di campionamento statistico, può essere impiegato un metodo di campionamento non statistico sulla base del giudizio professionale dell'autorità di audit. Qualsiasi metodo di campionamento non statistico prevede una selezione casuale degli elementi del campione e copre almeno il 10 % del valore dei dati finanziari inclusi nel «progetto di conti». Il metodo di campionamento scelto e la dimensione del campione consentono all'autorità di audit di trarre conclusioni sulla popolazione complessiva da cui è stato estratto il campione. A tal fine e se del caso, l'autorità di audit può suddividere i dati finanziari in strati, ciascuno dei quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili. Quando il campione sottoposto ad audit comprende pagamenti intermedi e/o pagamenti finali che liquidano i prefinanziamenti dichiarati nei conti di esercizi finanziari precedenti, i prefinanziamenti in questione rientrano nell'audit delle spese. Tuttavia, per la comunicazione di cui alla tabella 10.2 «Risultati degli audit delle spese» della relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8, i tassi di errore e la copertura dell'audit sono calcolati esclusivamente sulla base del campione sottoposto ad audit estratto dai dati finanziari contenuti nel «progetto di conti» dell'esercizio finanziario in corso. 5.   L'audit dei conti è effettuato per garantire con ragionevole sicurezza che i conti annuali forniscano un quadro fedele dei dati finanziari dichiarati nella richiesta di pagamento del saldo annuale («i conti definitivi») presentata dall'autorità responsabile alla Commissione in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014. Al fine di stabilire se i conti definitivi forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti i dati finanziari e i contributi pubblici affluenti e contabilizzati nei conti preparati dall'autorità responsabile per l'esercizio finanziario siano registrati correttamente nel sistema contabile e corrispondano ai documenti contabili giustificativi conservati dall'autorità responsabile. Sulla base di tali conti l'autorità di audit procede in particolare a: a) verificare che l'importo totale dei dati finanziari dichiarato nella richiesta di pagamento del saldo annuale corrisponda al sistema contabile dell'autorità responsabile e, in caso di differenze, che siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione; b) verificare che gli importi ritirati e recuperati, gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili alla fine dell'esercizio finanziario corrispondano agli importi contabilizzati dall'autorità responsabile e siano giustificati da decisioni documentate dell'autorità responsabile; c) verificare che l'autorità responsabile abbia effettuato i controlli amministrativi, finanziari, operativi e sul posto a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione. Le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) possono essere eseguite a campione. Sulla base del tasso di errore totale determinato dagli audit delle spese e dei risultati dell'audit dei conti, l'autorità di audit calcola il tasso di errore residuo per emettere il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il calcolo del tasso di errore residuo è documentato nella relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 8. 6.   Se le risultanze dell'autorità di audit, al termine di tutte le sue attività di audit, individuano carenze sostanziali nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile, l'autorità di audit: a) valuta l'impatto finanziario di tali carenze in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione; b) formula opportune raccomandazioni all'autorità responsabile per l'adozione di misure correttive e preventive; c) monitora l'attuazione, da parte dell'autorità responsabile, delle misure di cui alla lettera b) e accerta che sussista un piano d'azione per ripristinare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo. 7.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità di audit comunica le risultanze all'autorità designante, indicando se, a suo parere, l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione. 8.   L'autorità di audit si assicura che tutte le informazioni riguardanti le proprie attività di audit di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 siano adeguatamente comunicate alla Commissione. A tal fine, l'autorità di audit redige una relazione annuale di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit. La relazione annuale di controllo è redatta conformemente al modello di cui all'allegato del presente regolamento ed è trasmessa alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione. La relazione annuale di controllo è inviata alla Commissione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità responsabile presenta la richiesta di pagamento del saldo annuale alla Commissione conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30)." (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione, del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 134 del 30.5.2015, pag. 1).» " (4) È aggiunto un nuovo allegato II al presente regolamento.
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