Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

In vigore dal 16 mag 2018
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato: 1) all'articolo 124 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 124 bis Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF” [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»; 2) all'articolo 126 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 126 bis Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»; 3) all'articolo 129 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 129 bis Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»; 4) all'articolo 129 quinquies, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 129 quinquies Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»; 5) all'articolo 131, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 131 Trasbordo [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]»; 6) all'articolo 193, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 193 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale [Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]»; 7) all'articolo 195, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 195 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale [Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]»; 8) all'articolo 197, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 197 Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare [Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice];» 9) l'allegato A è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 10) l'allegato B è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; 11) l'allegato B-03 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento; 12) all'allegato B-04, titolo II, punto 9) «Procedure da seguire in fase di trasporto», secondo paragrafo sotto «Casella trasbordo (7/1)», i termini «la casella 18» sono sostituiti dai termini «la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8)»; 13) l'allegato B-05 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; 14) all'allegato 71-05, sezione A, prima tabella, prima colonna «Dati comuni», settima riga «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati», il testo è sostituito dal seguente: «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti»; 15) l'allegato 90 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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