Art. 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
In vigore dal 16 mag 2018
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
1)
all'articolo 124 bis, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 124 bis
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF”
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»;
2)
all'articolo 126 bis, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 126 bis
Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»;
3)
all'articolo 129 bis, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 129 bis
Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»;
4)
all'articolo 129 quinquies, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 129 quinquies
Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»;
5)
all'articolo 131, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 131
Trasbordo
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]»;
6)
all'articolo 193, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 193
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]»;
7)
all'articolo 195, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 195
Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]»;
8)
all'articolo 197, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 197
Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare
[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice];»
9)
l'allegato A è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
10)
l'allegato B è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
11)
l'allegato B-03 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
12)
all'allegato B-04, titolo II, punto 9) «Procedure da seguire in fase di trasporto», secondo paragrafo sotto «Casella trasbordo (7/1)», i termini «la casella 18» sono sostituiti dai termini «la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8)»;
13)
l'allegato B-05 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
14)
all'allegato 71-05, sezione A, prima tabella, prima colonna «Dati comuni», settima riga «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati», il testo è sostituito dal seguente:
«Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti»;
15)
l'allegato 90 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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