Art. 1

In vigore dal 14 mag 2018
Il testo dell'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente: «c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi conformemente alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*1), in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro, oppure, nel caso delle varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione (*2), le etichette del fornitore o una scritta stampata o un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi delle varietà da conservare conformemente all'articolo 18 di tale direttiva.
Storico versioni

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