Art. 1
In vigore dal 8 mag 2018
Gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 dai quali è consentito importare nell'Unione prodotti specifici di origine animale sono modificati come indicato nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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