Art. 2

In vigore dal 4 mag 2018
Per quanto riguarda le sostanze attive clorpirifos metile e triclopir in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 5 dicembre 2018. Per quanto riguarda la sostanza attiva clorpirifos in e su tutti i prodotti, a eccezione delle uve da vino, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 5 dicembre 2018.
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