Art. 2
In vigore dal 4 mag 2018
1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:
a)
chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
b)
presentare osservazioni scritte alla Commissione, inclusi i commenti sulla classificazione dei marchi in livelli; e
c)
chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Storico versioni
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