Art. 1
Responsibilità delle persone fisiche
In vigore dal 3 mag 2018
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è così modificato:
1)
il considerando 12 è sostituito dal seguente:
«(12)
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell'Unione in virtù dello status giuridico europeo che detengono e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate rispettino, specialmente nel loro programma e nelle loro attività, i valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell' TUE, vale a dire il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.»;
2)
è inserito il considerando seguente:
«(30 bis)
In conformità delle disposizioni e delle procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*1), la Procura europea (EPPO) è incaricata di indagare sui presunti reati nell'ambito del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). L'obbligo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 si applica all'Autorità.
(*1) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)."
(*2) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).»;"
3)
all', il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10)
“punto di contatto nazionale”, la persona o le persone espressamente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento;»
4)
l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
a)
alla lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:
«i suoi partiti membri devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure»;
b)
è inserito il punto seguente:
«b bis)
i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;»
5)
all'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle pertinenti disposizioni del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.»;
6)
all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non devono superare il 90 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario devono essere recuperati conformemente al regolamento finanziario.»;
7)
all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, durante i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.»;
8)
all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18 sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:
—
il 10 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari,
—
il 90 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.
Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico.»;
9)
l'articolo 27, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2;»
b)
è inserita la lettera seguente:
«b bis)
qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata ottenuta con frode; oppure»;
10)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Responsibilità delle persone fisiche
Quando l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v) o vi), essa può stabilire, ai fini del recupero a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che anche una persona fisica membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del partito politico europeo o della fondazione politica europea è responsabile della violazione nei casi seguenti:
a)
nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v), quando, nella sentenza di cui alla disposizione, anche la persona fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in questione;
b)
nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle inesattezze in questione.»;
11)
l'articolo 30, paragrafo 2, è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 18, paragrafo 2. Di conseguenza, l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concernente un contributo o una sovvenzione ricevuti a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 27 bis, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione;»
12)
l'articolo 32, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei;»
b)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'articolo 38; e»;
c)
è aggiunta la lettera seguente:
«k)
un elenco aggiornato dei deputati al Parlamento europeo che sono membri di un partito politico europeo.»;
13)
l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Diritto a essere sentiti
Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea, di un richiedente di cui all'articolo 8 o di una persona fisica di cui all'articolo 27 bis, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea, del richiedente o della persona fisica in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.»;
14)
l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38
Valutazione
Previa consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica entro il 31 dicembre 2021, e successivamente a intervalli di cinque anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento nella quale sarà prestata particolare attenzione alle implicazioni del regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.»;
15)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 40 bis
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento applicabili prima del 4 maggio 2018 continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a livello europeo per l'esercizio 2018.
2. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2 bis, prima di decidere in merito a una domanda di finanziamento relativa all'esercizio 2019, l'ordinatore del Parlamento europeo chiede che siano forniti gli elementi comprovanti di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, solo per il periodo a decorrere dal 5 luglio 2018.
3. I partiti politici europei registrati prima del 4 maggio 2018 presentano, entro il 5 luglio 2018, documenti comprovanti che essi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).
4. L'Autorità cancella dal registro un partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata quando il partito in questione non dimostra entro il termine indicato al paragrafo 3 di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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