Art. 1

In vigore dal 2 mag 2018
1.   Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010) ed originarie della Repubblica popolare cinese 2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2018/671 — Testo vigente | Portale Normativo