Art. 1
«Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia»;
In vigore dal 26 apr 2018
Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è così modificato:
1)
il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia»;
2)
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
1. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre il termine di pagamento prescritto sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del termine non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi.
Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*1) secondo le seguenti modalità:
a)
le spese effettuate tra il 1o luglio e il 15 ottobre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %;
b)
le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %;
c)
le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, quando il limite di cui al primo comma di tale paragrafo non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile N entro il 31 dicembre dell'esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %.
4. Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, o tassi di riduzione inferiori o nulli.
5. Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.
Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).»;"
3)
all'articolo 11, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima dell'ultimo mese del periodo per il quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2018:967:oj#art-1