Art. 1
In vigore dal 25 apr 2018
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti di alluminio elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755. Ciò si applica alle importazioni il cui peso netto supera i 2 500 kg, stabilito per ogni singolo codice della nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC») soggetto a vigilanza preventiva.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein sono dispensati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.
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