Art. 2

In vigore dal 19 apr 2018
Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2018/607 — Testo vigente | Portale Normativo