Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 apr 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 97/67/CE e di cui all', punti 1, 2 e 5, della direttiva 2011/83/UE. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:
1) «pacco»: un invio postale contenente beni con o senza valore commerciale, diverso da un invio di corrispondenza, di peso massimo di 31,5 kg;
2) «servizi di consegna dei pacchi»: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi;
3) «fornitore di servizi di consegna dei pacchi»: un'impresa che fornisce uno o più servizi di consegna dei pacchi, a eccezione delle imprese che sono stabilite in un solo Stato membro, che forniscono soltanto servizi nazionali di consegna dei pacchi nel quadro di un contratto di vendita e che, nel quadro del contratto, consegnano personalmente i beni previsti all'utente;
4) «subappaltatore»: un'impresa che provvede alla raccolta, allo smistamento, al trasporto o alla distribuzione dei pacchi per il fornitore dei servizi di consegna dei pacchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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