Art. 1

Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

In vigore dal 18 apr 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: (1) L'articolo 68 è così modificato: a) il testo del paragrafo 1, ultima frase, è sostituito dal seguente: «Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.»; b) al paragrafo 2, prima frase, i termini «gli articoli 10 e 15» sono sostituiti dai termini «l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 15»; c) i paragrafi 3 e 5 sono soppressi. d) Sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi 6 e 7: «6.   Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applica subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioni non siano stabilite nel regime preferenziale in questione. 7.   Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.» (2) L'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Se prodotti originari coperti da un documento relativo all'origine rilasciato o compilato in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, diversa dall'SGP dell'Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione, il documento iniziale relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all'origine al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione. 2.   Il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato o compilato da una qualsiasi delle seguenti parti, nella medesima forma del documento iniziale relativo all'origine o nella forma di un'attestazione sostitutiva relativa all'origine, redatta mutatis mutandis a norma dell'articolo 101 e dell'allegato 22-20: a) un esportatore autorizzato o registrato nell'Unione che rispedisce le merci; b) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile; c) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine. Laddove la sostituzione del documento iniziale relativo all'origine non sia possibile ai sensi del primo comma, il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato nella forma di un certificato di circolazione EUR.1 dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci. 3.   Nei casi in cui il documento sostitutivo relativo all'origine è un certificato di circolazione EUR.1, la convalida effettuata dall'ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelle figuranti nel documento iniziale relativo all'origine. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel documento iniziale relativo all'origine. L'ufficio doganale cui è chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo annota sul documento iniziale relativo all'origine o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il documento iniziale relativo all'origine è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.» (3) È inserito il seguente articolo 69 bis: «Articolo 69 bis Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Se merci di provenienza diversa dall'Unione, aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e paesi terzi, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell'immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi: a) l'operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un diverso regime preferenziale; b) i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti a norma dell'articolo 223 del codice; c) le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell'articolo 258 del codice. 3.   Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivalgono a un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.»; (4) Il paragrafo 2 dell'articolo 80 è sostituito dal seguente: «2.   Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 bis, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4. Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito a tale esportatore o rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.». (5) L'articolo 82 è così modificato: a) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico subordinatamente al consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso: a) il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso; b) l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso; c) le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso; d) la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso; e) il numero EORI dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 bis, o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06; f) se l'esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso. Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.»; b) al paragrafo 8, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b) e le attuali lettere da b) a e) sono rinumerate di conseguenza: «b) la data di registrazione dell'esportatore registrato;». (6) L'articolo 83 è così modificato: a) al paragrafo 2, i termini «o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06»; b) al paragrafo 4, i termini «o nell'allegato 22-06 bis, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06». (7) All'articolo 86, paragrafo 2, i termini «allegato 22-06» sono sostituiti dai termini «allegato 22-06 bis». (8) L'articolo 92 è così modificato: a) al paragrafo 3 è inserito il seguente comma: «L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, a quanto segue: a) attestazioni di origine compilate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; b) attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione.»; (9) L'allegato 22-06 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento. (10) Dopo l'allegato 22-06, è inserito un nuovo allegato 22-06 bis, conformemente all'allegato II del presente regolamento. (11) All'allegato 22-07, la nota a piè di pagina 5 è sostituita dalla seguente: «(5) Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla “UE”. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla “CM”.»
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