Art. 1

In vigore dal 18 apr 2018
Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è così modificato: 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «f) le spese relative alle attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea intese a contribuire alla mobilità dei musicisti, alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti.»; 2) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «g) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, per le spese che non sono coperte in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).»
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