Art. 1
In vigore dal 28 mar 2018
All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1296/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La durata di validità dei titoli è:
a)
quella intercorrente tra la data di rilascio e la fine del secondo mese successivo al mese di rilascio, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,
b)
quella prevista dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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