Art. 1

In vigore dal 26 mar 2018
Al capitolo 15 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 5: «5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.».
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