Art. 3

In vigore dal 26 mar 2018
Le denominazioni registrate possono essere utilizzate per designare prodotti commercializzati nel territorio dell'UE e non conformi al disciplinare del «Pražská šunka» STG per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se utilizzate in relazione a prodotti che non rispettano il disciplinare, tali denominazioni non possono essere accompagnate né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione. Dopo la scadenza del periodo di cinque anni, i prodotti recanti la denominazione registrata, prodotti prima della fine di tale periodo e non conformi al disciplinare di cui all', possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti nel territorio dell'UE alla data di scadenza del periodo di cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:506:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo