Art. 15
Confronto tra il metodo AMA e gli approcci meno sofisticati
In vigore dal 14 mar 2018
Confronto tra il metodo AMA e gli approcci meno sofisticati
1. Le autorità competenti valutano che un ente dimostri la stabilità e la solidità dei risultati del metodo AMA, confermando almeno quanto segue:
a)
che prima di concedere l'autorizzazione a utilizzare il metodo AMA a fini di regolamentazione l'ente abbia calcolato i requisiti di fondi propri per il rischio operativo tramite il metodo AMA e l'approccio meno sofisticato precedentemente applicabile e che tale calcolo sia stato effettuato:
i)
su base ragionevolmente regolare e almeno ogni tre mesi;
ii)
prendendo in considerazione tutti i soggetti giuridici pertinenti che utilizzerebbero il metodo AMA alla data dell'applicazione iniziale;
iii)
prendendo in considerazione tutti i rischi operativi che sarebbero coperti dal metodo AMA alla data dell'applicazione iniziale;
b)
che l'ente sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
i)
il processo di gestione del rischio operativo e il sistema di misurazione del rischio operativo sono stati sviluppati e testati;
ii)
eventuali problemi sono stati risolti e il sistema e il relativo processo perfezionati;
iii)
ha assicurato che il sistema di misurazione del rischio operativo produce risultati conformi alle aspettative dell'ente, anche tenendo conto delle informazioni provenienti sia dal sistema attuale dell'ente sia dal precedente;
iv)
ha dimostrato di poter variare rapidamente i parametri di modello per comprendere le conseguenze di nuove ipotesi con adeguamenti dei sistemi o interventi manuali minimi;
v)
è in grado di apportare gli opportuni adeguamenti di capitale ai requisiti di fondi propri prima del primo «utilizzo in tempo reale» del metodo AMA;
vi)
ha dimostrato, per un periodo di tempo ragionevole, che i nuovi sistemi e processi di segnalazione sono solidi e generano dati di gestione che l'ente può utilizzare per individuare e gestire il rischio operativo.
Ai fini della lettera a), la valutazione del calcolo effettuata copre almeno due trimestri consecutivi.
2. Le autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo del metodo AMA se l'ente dimostra il confronto costante effettuato tra il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo tramite il metodo AMA e l'approccio meno sofisticato precedentemente applicabile per un periodo di un anno dopo la concessione dell'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:959:oj#art-15