Art. 1

In vigore dal 14 mar 2018
Il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 è così modificato: 1) all' è aggiunto il trattino seguente: «— dalle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l'Unione fornisce una garanzia che è remunerata.»; 2) all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se l'importo del fondo è superiore al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione, l'eccedenza è accreditata al bilancio generale dell'Unione europea. L'eccedenza è accreditata con un'unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea dell'anno n + 1 sulla base della differenza, alla fine dell'anno n – 1, tra il 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno n.»; 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI. Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, una comparazione dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione, nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell'Unione europea. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»; 4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo nell'anno civile precedente. La relazione annuale contiene una presentazione della posizione finanziaria e un'informativa sul funzionamento del fondo al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari, nonché le operazioni rilevanti e le eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari, quali informazioni dettagliate sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo nell'anno civile precedente, nonché le conclusioni e gli insegnamenti che sono stati tratti. La relazione riporta, inoltre, informazioni sulla gestione finanziaria, sulle prestazioni e sul rischio del fondo al termine dell'anno civile precedente. Dal 2019, e successivamente ogni tre anni, la relazione comprende anche una valutazione dell'adeguatezza dell'obiettivo del 9 % e della soglia del 10 % per il fondo, di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo comma dell'articolo 3.».
Storico versioni

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