Art. 1
In vigore dal 12 mar 2018
All'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le comunicazioni sono trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione. Il file XML è inviato come allegato all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla Commissione, indicando in oggetto: comunicazione sulle organizzazioni di produttori/organizzazioni interprofessionali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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