Art. 1
In vigore dal 12 mar 2018
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato al comitato delle sanzioni in conformità della lettera c);»;
2)
l'articolo 5, paragrafo 3, è così modificato:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione, nella Repubblica centrafricana, di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, gli attacchi di matrice etnica o religiosa, gli attacchi contro beni di caratterecivile, tra cui centri amministrativi, tribunali, scuole e ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;»;
b)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite o le forze di sicurezza internazionali, comprese la MINUSCA, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, e contro gli operatori umanitari;»
c)
è aggiunta la lettera seguente:
«j)
commettono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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