Art. 3

Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie

In vigore dal 8 mar 2018
Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie Le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza in conformità dei requisiti di cui all'allegato I. Tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano ai certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle domande e della supervisione.
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