Art. 2
Deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001
In vigore dal 7 mar 2018
Deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001
1. In deroga all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i quantitativi di cui all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, il periodo di sei mesi compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018.
2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, oltre agli importatori che figurano in un elenco, anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento valida entro il 1o aprile 2018 in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento sono autorizzati a presentare domande di titoli per i contingenti e per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 dicembre 2018 le domande di titoli di importazione sono presentate dal 1o al 10 aprile 2018 per i quantitativi stabiliti all'allegato I, punto I.I, di detto regolamento, modificato dal presente regolamento.
4. Le domande di cui al paragrafo 3 devono riguardare almeno 5 tonnellate e non più del quantitativo disponibile. Non si possono presentare domande per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018.
5. I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate a norma del paragrafo 3 sono validi fino al 31 dicembre 2018.
Storico versioni
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