Art. 1

Marcatura delle armi da fuoco disattivate

In vigore dal 5 mar 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 è così modificato: 1) All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.» 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri designano un'autorità pubblica competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I (“l'organismo di verifica”)». 3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Marcatura delle armi da fuoco disattivate Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti essenziali modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri: a) essere chiaramente visibile e inamovibile; b) recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata; c) i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.» 4) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento. 5) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. 6) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
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