Art. 1

Deroga

In vigore dal 2 mar 2018
Deroga 1.   L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante. 2.   Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da pescherecci: a) registrati nella direzione marittima di Manfredonia; b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:317:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo