Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 28 feb 2018
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L', punti 2), 3), 4), 6) e 7), si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014. L', punto 1), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi. L', punto 5), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.
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