Art. 2
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 28 feb 2018
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L', punti 2), 3), 4), 6) e 7), si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.
L', punto 1), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2018 e a quelli successivi.
L', punto 5), si applica alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2018:707:oj#art-2